INFORTUNIO SUL LAVORO: LA PRASSI AZIENDALE NON SOSTITUISCE LA CODIFICAZIONE

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 41486 del 15 ottobre 2015

16-10-2015

Le istruzioni verbali e le mere prassi operative non assumono quella forza cogente che deve essere, invece, attribuita alla codificazione delle norme attuative antinfortunistiche in un documento scritto, lasciando ragionevolmente negli addetti alle lavorazioni pur sempre, nella loro rappresentazione soggettiva, quei margini di discrezionalità nell'esecuzione di esse (istruzioni verbali e prassi), riconnessi alla caratteristiche (non codificate e prive di solennità) di tali diverse forme di attuazione delle norme prevenzionistiche, ritenute variabili in quanto soggette a quegli adattamenti suggeriti dalle concrete contingenze, sulla base di condotte ricollegabili proprio alla carenza di norme scritte inderogabili contenute nel documento formale, tali da attribuire ad esse quelle caratteristiche di cogenza ed inderogabilità, proprie di tali forme di codificazione normativa scritta, delle modalità di lavorazione all'interno dell'azienda, conformi alle cautele antinfortunistiche, rispetto a disposizioni meramente verbali e a prassi aziendali.
In altri termini, la Corte di Cassazione, IV sezione penale, con sentenza n. 41486 del 15 ottobre 2015, respinge il ricorso del datore di lavoro condannato dalla Corte d’Appello per aver omesso la predisposizione di idonee misure di sicurezza sul lavoro, con conseguente infortunio di un lavoratore.
Non esistendo un piano operativo antinfortunistico adeguato, a nulla è valso a parte datrice sostenere l’esistenza di una prassi aziendale e operativa in materia, poiché essa non scrimina il datore dal dover predisporre la codificazione della sicurezza sul lavoro, ovvero la predisposizione di idoneo documento scritto ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. n. 81/2008.