INPS: CUMULO REDDITI

Inps, messaggio n. 3817/2016

27-09-2016

L'art. 10 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al c. 4, che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'Irpef per il medesimo anno. In applicazione dell'anzidetta disposizione i titolari di pensione, con decorrenza compresa entro l’anno 2015, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30.09.2016, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2015, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2015.
Con riferimento a tale disciplina, il messaggio Inps n. 3817/2016 fornisce chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2015.

 

 

 

Fonte: Italia Oggi, 24.09.2016, p. 37