LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E TIPIZZAZIONI PREVISTE DAL CCNL

Corte di Cassazione, ordinanza 3277 dell'11 febbraio 2020

21-02-2020

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3277 dell'11 febbraio 2020, ribadisce che, in caso di licenziamento per giusta causa è ininfluente la tipizzazione delle condotte contenuta nel Ccnl, ma occorre considerare la gravità del comportamento del lavoratore

Nel caso di specie il comportamento del lavoratore che aveva dato origine al licenziamento, così come descritto e provato dalla Corte d’appello, si era concretizzato nell'abbandono del posto di lavoro e nell'avere, in stato di alterazione, spinto con la propria testa quella del responsabile del turno, con chiaro intento di minaccia fisica, e nell'avere, infine, in presenza di colleghi, gettato via, con fare rabbioso, una pistola per la spruzzatura del sigillante, rischiando di colpire con tale strumento di lavoro gli altri lavoratori presenti nell'area.

Il lavoratore, ricorrente in Cassazione contro il licenziamento intimatogli per giusta causa, sosteneva che al proprio comportamento, non configurandosi come grave insubordinazione, in quanto collegato alla legittima aspirazione a ottenere il riconoscimento del proprio diritto al cambio in relazione alle pause regolate in base alla previsione di una turnazione nella relativa fruizione, fosse applicabile la previsione dell'articolo 32 dal Contratto di primo livello che, riguardo ad atti di insubordinazione lievi nei confronti dei superiori e ad altre condotte di trasgressione dell'osservanza del contratto, o a mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento, prevedeva provvedimenti conservativi quali ammonizioni scritte, multe e sospensioni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha respinto il ricorso del lavoratore e ha fatto proprie le argomentazioni della Corte d’Appello: quando ricorre una delle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva non può conseguire automaticamente il giudizio di legittimità del licenziamento, ma occorre sempre che la fattispecie tipizzata contrattualmente sia riconducibile alla nozione di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore.

Nella fattispecie in esame è stato infatti verificato, con una indagine di merito non censurabile in Cassazione, che la condotta del lavoratore per la sua gravità risultava punibile con il licenziamento, da considerarsi, quindi, sanzione proporzionata al fatto.

Conclude la Cassazione statuendo che, in materia disciplinare, “non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell'apprezzamento della giusta causa di recesso, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, purché vengano valorizzati elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario” (cfr. Cass. 14062/2019; Cass. n. 28492/2018).