LICENZIAMENTO PER SOPPRESSIONE DEL POSTO DI LAVORO E CRISI AZIENDALE

Corte di Cassazione, ordinanza n. 3908 del 17 febbraio 2020

24-02-2020

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3908 del 17 febbraio 2020, ha statuito che il datore di lavoro può legittimamente licenziare un dipendente per soppressione della posizione lavorativa (giustificato motivo oggettivo) anche se l’andamento economico della società è positivo.  

Secondo la Corte il licenziamento non deve essere legittimato dimostrando un trend economico negativo: il giustificato motivo oggettivo si configura quando la soppressione della posizione lavorativa consegue a un’effettiva riorganizzazione dell’impresa, che può essere decisa anche solo per diminuire i costi o incrementare la redditività.

Gli Ermellini hanno infatti precisato che “ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa”.

Il giudice quindi non può pretendere le prove di uno stato di crisi perché in questo modo andrebbe a sindacare la sostanza delle scelte imprenditoriali nell’organizzazione dell’ attività.

Ove però il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva il licenziamento risulterà illegittimo per mancanza di veridicità o pretestuosità della causa, ed è necessario che queste ragioni incidano in termini di causa efficiente sulla posizione del lavoratore licenziato.