LICENZIAMENTO PER MOTIVI ECONOMICI: LEGITTIMO SE CONFERMATO DAL SINDACATO

Corte di Cassazione, sentenza n. 19923 del 6 ottobre 2015

07-10-2015

La Corte di cassazione, con sentenza n. 19923 del 6 ottobre 2015, rigetta il ricorso, presentato da un’infermiera professionale addetta a mansioni di tipo coordinativo e direttivo, avverso la decisione della Corte di Appello di Brescia che aveva ritenuto legittimo il licenziamento subito dalla lavoratrice per giustificato motivo oggettivo (per es. la crisi d’impresa, le c.d. ragioni economiche).
Quest’ultima Corte si era accertata della reale soppressione del posto di lavoro basandosi su elementi presuntivi tratti dagli incontri con le rappresentanze sindacali, sulla concreta indisponibilità di posizioni lavorative dello stesso livello, nonché sulla assente volontà della lavoratrice a svolgere mansioni inferiori.
La Cassazione afferma che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice (che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione) il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi e indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.
Inoltre, dice sempre la Corte, si deve esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile repechage (ossia obblighi di ricollocazione), mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quale egli poteva essere utilmente ricollocato, conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità dei posti predetti (cfr. ex multis Cass. sent. 25197/2013).
Venendo meno questa serie di accertamenti contrari, il licenziamento irrogato per giustificati motivi oggettivi è da ritenersi legittimo.