RIAPERTURA AZIENDE E PROTOCOLLO DI SICUREZZA

DPCM 26 aprile 2020

05-05-2020

Nel sistema delineato dal DPCM del 26 aprile 2020 tutte le aziende autorizzate a riaprire il 04 maggio non devono effettuare alcuna comunicazione, così come accadeva sulla base della disciplina precedente, e non sono soggette a controlli preventivi, ma devono applicare le misure di sicurezza condivise e concordate tra le parti sociali a livello nazionale.

L’applicazione all’interno delle aziende del protocollo contenente le misure di sicurezza volte a ridurre il rischio di contrarre il Covid-19 è infatti un adempimento chiave nel percorso che accompagna l’avvio della cosiddetta fase 2.

Questo adempimento è previsto dall’articolo 2, comma 6, del DPCM, dove si stabilisce che le imprese le cui attività non siano sospese «rispettano i contenuti del Protocollo» sottoscritto il 24 aprile tra Governo e parti sociali (e di quelli speciali per cantieri e logistica, relativamente alle imprese di questi settori). La stessa norma fissa una sanzione molto dura nel caso di mancato rispetto dell’obbligo: si prevede, infatti, la sospensione dell’attività «fino al ripristino delle condizioni d sicurezza».

In generale ciascuna impresa può limitarsi a rispettare il protocollo nazionale, adottando le misure di precauzione ivi indicate; tuttavia, ogni azienda può integrarle con altre equivalenti o più incisive, qualora valuti necessario e opportuno rinforzare le misure in relazione alla propria organizzazione.

Per attuare il proprio piano di sicurezza, l’impresa dovrà definire un proprio documento, nel quale devono essere elencate le misure anti contagio: tale documento seguirà l’impianto del protocollo definito a livello nazionale, adottato in relazione alle caratteristiche dello specifico contesto produttivo. Tale scelta deve essere compiuta dall’azienda «previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali»: secondo tale impostazione, le scelte in materia di sicurezza restano di competenza del datore di lavoro, ma viene assegnato un ruolo consultivo ai rappresentanti dei lavoratori.

Il protocollo del 24 aprile stabilisce anche un meccanismo di aggiornamento delle misure di sicurezza adottate dall’azienda; si prevede, infatti, la costituzione di un apposito comitato, nel quale sono presenti le rappresentanze sindacali aziendali e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ovviamente, tale organismo dovrà essere costituito solo ove le rappresentanze sindacali sono presenti, non potendosi materialmente procedere in mancanza.