LO STRAINING: UNA FORMA ATTENUATA DI MOBBING

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 3977 del 19 febbraio 2018

26-03-2018

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3977 del 19 febbraio 2018, ha chiarito che lo straining è una forma attenuata di mobbing, caratterizzato da azioni vessatorie discontinue che determinano un danno alla salute psico-fisica del lavoratore e un obbligo di risarcimento da parte del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.

La responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., si configura, infatti, ogni qualvolta l'evento dannoso sia eziologicamente riconducibile a un comportamento colposo del datore di lavoro o a un inadempimento di specifici obblighi legali o contrattuali o al mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

La vicenda traeva origine da un ricorso presentato da una dipendente di una scuola pubblica che, dichiarata inidonea all'insegnamento, veniva assegnata alla segreteria della scuola; la lavoratrice entrava però in contrasto con la dirigente della struttura quando le segnalava l'esigenza di avere del personale di supporto per l'espletamento dei servizi amministrativi.

A tali richieste il dirigente reagiva privando la lavoratrice degli strumenti di lavoro, assegnandole mansioni incompatibili con il suo stato di salute e, infine, lasciandola totalmente inattiva.

Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso della dipendente, condannando il Ministero Istruzione Università e Ricerca al risarcimento del danno cagionato.

La Corte d'Appello, allineandosi alla pronuncia di primo grado, richiamava le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale, evidenziando che la condotta tenuta dalla dirigente scolastica integrava un'ipotesi di straining più che di mobbing.

La Corte di Cassazione, nel confermare le pronunce dei due gradi di giudizio precedenti, ha anche precisato che l'utilizzazione della nozione medico-legale di straining, anziché di mobbing, non costituisce una violazione dell'art. 112 c.p.c., posto che l'inosservanza del principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato non si realizza qualora vi sia una diversa qualificazione della domanda o si pongano a fondamento della pronuncia considerazioni diverse da quelle espresse dalle parti.