NULLO IL LICENZIAMENTO IRROGATO PRIMA DEL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO

Corte di Cassazione, sentenza n. 12568 del 24 aprile 2018

08-06-2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12568/2018, statuisce che il licenziamento comminato al dipendente in malattia prima della fine del periodo di comporto è nullo.

La vicenda traeva origine dal recesso del datore di lavoro al momento della ricezione di un certificato di malattia con prognosi superiore al tempo massimo di comporto, ovvero prima dell’esaurimento del periodo di conservazione del posto di lavoro.

Il Tribunale e la Corte d’Appello ritenevano legittimo il licenziamento e specificavano che il recesso del datore di lavoro non era invalido, ma piuttosto inefficace fino all’ultimo giorno di malattia.

La Suprema Corte, riformando le sentenze dei due precedenti gradi di giudizio, evidenzia che il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, per questo motivo i requisiti della validità del recesso devono sussistere nel momento della sua intimazione.

La stessa precisa che il licenziamento comminato prima della scadenza del superamento massimo del periodo di malattia è nullo per violazione della norma imperativa prevista all’art. 2110, comma 2, c.c., mentre è inefficace fino al termine della malattia del lavoratore quando è intimato per altra ragione, oltre al superamento del periodo di comporto, fattispecie tipica dell’orientamento giurisprudenziale seguito dai giudici di merito.