MASSIMALE CONTRIBUTIVO EX ART. 2, COMMA 18, LEGGE 335/1995

Messaggio INPS n. 5062 del 31.12.2020

24-03-2021

A partire dalla fine di dicembre 2020 l’INPS ha inviato a molti datori di lavoro comunicazioni aventi a oggetto la richiesta di versamento di contributi previdenziali derivanti dall’erronea applicazione, per gli anni 2015 e 2016, del massimale contributivo previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Secondo tale disposizione, infatti, il massimale che costituisce il valore, annualmente rivalutato, oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali, è limitato ai lavoratori privi di anzianità contributiva riferibile a periodi anteriori al 1° gennaio 1996.

Per consentire l’attuazione di tale disposizione, i datori di lavoro devono acquisire dai dipendenti una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996, anche se relativi a una qualsiasi altra gestione pensionistica obbligatoria (ad esempio, Casse di previdenza dei liberi professionisti) o derivanti da riscatti, ricongiunzioni, oppure opzioni in favore del regime pensionistico contributivo.

Laddove si dovesse verificare tale situazione nel corso del rapporto, il lavoratore è tenuto a comunicare la circostanza all’azienda al fine di consentirle di aggiornare il regime contributivo applicabile.

In presenza di contributi o periodi accreditati anteriormente al 1° gennaio 1996, i datori di lavoro devono infatti sottoporre a contribuzione pensionistica l’intera retribuzione, senza applicare il massimale contributivo.

Con il messaggio n. 5062 del 31 dicembre 2020, adottato in occasione delle comunicazioni di irregolarità relative agli anni 2015 e 2016, l’INPS ha illustrato le diverse situazioni che hanno generato tali anomalie:

- dipendenti che hanno omesso di dichiarare al datore di lavoro una contribuzione versata presso l’istituto nazionale di previdenza relativa a brevi periodi di lavoro anteriori al 1° gennaio 1996 oppure versata presso altre casse previdenziali (ad esempio Inpgi, ex Enpals eccetera);

- dipendennti che, precedentemente o successivamente alla dichiarazione resa al datore di lavoro, hanno presentato domande di riscatto contributivo riferite a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 (laurea, servizio militare eccetera), senza comunicarlo all’azienda.

In tutti questi casi, l’Inps ha chiesto ai datori di lavoro di regolarizzare la posizione con versamento della contribuzione relativa agli anni 2015 e 2016, intimando altresì il pagamento delle sanzioni civili per omessa contribuzione, misura quest’ultima ingiusta e fortemente penalizzante per le aziende.

Il datore di lavoro, infatti, non ha accesso ai dati pregressi della posizione previdenziale del dipendente.