NASPI: ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE DI INCENTIVO ALL'ESODO

Messaggio INPS n. 689 del 17 febbraio 2021

15-03-2021

Con il messaggio n. 689 del 17 febbraio 2021 l’INPS fornisce indicazioni sulla possibilità per i lavoratori di usufruire della NASPI in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro in virtù di accordi collettivi aziendali che prevedano un incentivo all’esodo, così come previsto dal Decreto Agosto (art. 14, comma, del D.L. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020, nonché dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 311, della legge 178/2020).

Le disposizioni in vigore prevedono infatti che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, attualmente valide fino al 31 marzo 2021, non trovino applicazione nell’ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato con le organizzazioni aziendali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevedano un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro limitatamente ai lavoratori che aderiscano all’accordo.

Ai fini dell’accesso alla NASPI nel provvedimento si da atto dei dubbi interpretativi sollevati dalle strutture territoriali in ordine alla necessità che l’accordo aziendale sia sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e non da una sola.

Sul punto l’INPS chiarisce che l’accordo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è valido anche se sottoscritto da una sola organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale, non essendo necessaria la sottoscrizione di tutte le sigle.