SOCI ACCOMANDATARI: NON E' SUFFICIENTE LA QUALITA' DI SOCIO PER L'ISCRIZIONE NELLA GESTIONE COMMERCIANTI

Corte di Cassazione, ordinanza n. 10087 del 24 aprile 2018

08-06-2018

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10087/2018, ribadisce che l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti dell’Inps per il socio accomandatario ricorre solo se è provato lo svolgimento di un’attività commerciale.

Nei precedenti gradi di giudizio, la Corte d’Appello accoglieva l’appello dell’INPS e statuiva che il socio accomandatario, quale unico soggetto legittimato a compiere atti in nome della società, doveva essere iscritto nella Gestione Commercianti, atteso che l’esercizio dell’attività commerciale abituale e prevalente è considerato in re ipsia.

La Suprema Corte, in riforma della sentenza di secondo grado, stabilisce che per far nascere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali è necessaria la partecipazione personale, abituale e prevalente del socio accomandatario all’attività aziendale, non essendo sufficiente la sola qualità di socio.