RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA RESPONSABILE IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO

Corte di Cassazione, sentenza n. 38914 del 25 settembre 2023

17-10-2023

La Corte di Cassazione, sezione penale, con sentenza n. 38914 del 25 settembre 2023, ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un’azienda e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) avverso la sentenza di condanna, per entrambi, della Corte di appello (e prima ancora del Tribunale) a seguito dell’infortunio mortale occorso a un lavoratore mentre posizionava su una scaffalatura dei tubi metallici.

Nel corso del procedimento era stato dimostrato che il lavoratore infortunato, benché assunto con la qualifica di impiegato tecnico, di fatto svolgeva anche le funzioni di magazziniere, utilizzando regolarmente un muletto senza aver acquisito alcuna esperienza e addestramento pratico sull’uso di tale mezzo, né era stato formato sulle modalità di stoccaggio delle merci sulle scaffalature e, peraltro, il documento di valutazione dei rischi (DVR) aveva espressamente previsto il pericolo di caduta delle merci stoccate, nonché la necessità che il carrello elevatore fosse utilizzato da personale specificamente formato.

Poiché, secondo la Corte, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’articolo 50 del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) attribuisce al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un ruolo di primaria importanza, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gli Ermellini, nell’esaminare la posizione del RLS in relazione all’infortunio mortale, hanno voluto verificare se quest’ultimo avesse, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell'evento (art. 113 del codice penale).

Secondo la Corte l’articolo 50 del D.Lgs. n. 81/2008 pone a carico del RLS l’obbligo giuridico di “promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori” ed inoltre il RSL “fa proposte in merito alla attività di prevenzione» e «avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività”.

Collegando tali obblighi di legge (peraltro non specificamente sanzionato dal testo unico) con le risultanze processuali nei riti di merito, la Cassazione ha osservato come il RLS “non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge”, consentendo così che un impiegato tecnico fosse adibito a mansioni di magazziniere, senza aver ricevuto la relativa formazione, nonché l’addestramento all’utilizzo del muletto (articolo 71 del T.U.), né sollecitando in alcun modo l’adozione, da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante fosse stato sollecitato a farlo dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione della stessa ditta.

Da qui il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di condanna statuita dalla Corte di merito.