REINTEGRAZIONE PRESSO ALTRA SEDE: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER MANCATA PRESENTAZIONE

Corte di Cassazione, sentenza n. 9224 del 13 aprile 2018

16-05-2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9224/2018, statuisce che il dipendente, prima licenziato e poi reintegrato in servizio presso una nuova sede per ragioni tecniche, produttive e organizzative, può essere legittimamente licenziato se non si presenta al lavoro.

La vicenda traeva origine da due lavoratori che al momento della loro reintegra, a seguito di un licenziamento collettivo, si vedevano recapitare una comunicazione dal datore di lavoro con la quale venivano informati che avrebbero dovuto riprendere il servizio in un cantiere in Algeria, anziché in Italia.

I dipendenti non si recavano al lavoro e, a seguito del licenziamento comminato per mancata ripresa del servizio, proponevano ricorso per inosservanza dei termini di preavviso previsti in caso di trasferimento e per mancanza di comunicazione ai sindacati.

Il Tribunale sentenziava l’illegittimità del licenziamento, viceversa, la Corte d’Appello investita della questione confermava la legittimità del provvedimento precisando che esso trovava la sua fonte nel mancato adempimento all’invito a riprendere il lavoro nei termini di legge.

La Suprema Corte, condividendo le motivazioni dei giudici di secondo grado, precisa che il cuore della vicenda è il mancato ottemperamento dei dipendenti all’invito a riprendere il servizio nei termini previsti, a prescindere dalle valutazioni circa le censure dei lavoratori per l’asserita illegittimità del trasferimento.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, i dipendenti avrebbero dovuto rendersi disponibili alla ripresa del lavoro recandosi presso la sede aziendale, piuttosto che impugnare la decisione del datore di lavoro.