TRASFERTE: ATTENZIONE ALLA CORRETTA INDICAZIONE SUL LUL

D.lgs. n. 151/2015; Ministero del Lavoro, nota n. 11885 del 14 giugno 2016; Inps, messagio n. 2682/2016

15-09-2016

Il D.lgs 151/2015 ha innovato le sanzioni connesse all’infedele trascrizione sul LUL (libro unico lavoro) delle trasferte da parte del datore di lavoro.
In sintesi, riporta la norma, che, salvo l’errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione sul LUL, che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro.
Inoltre, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3mila euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi, l’importo della sanzione va da mille a 6mila euro.
Una nota del Ministero del Lavoro, n. 11885 del 14.06.2016, e un messaggio dell’Inps, n. 2682/2016, hanno confermato (e ricordato) l’orientamento recepito dagli organismi preposti al controllo, a seguito di suddetta innovazione sanzionatoria.
Infatti, la sanzione scatta anche quando la registrazione della trasferta risulta sostanzialmente non veritiera, non credibile.
In altri termini, per voler esemplificare, la sanzione viene comminata quando ci si trova di fronte ad una differente retribuzione di fatto erogata ovvero ad un differente orario di lavoro o a riposi effettivamente goduti, oppure quando la scritturazione sul LUL di una causale o titolo fondante l’erogazione economica, non trova riscontro nella concreta esplicazione della prestazione.
Ne consegue che, quando la trasferta non sia mai avvenuta o quando sotto questa voce retributiva siano stati in realtà occultati emolumenti dovuti ad altro titolo, il datore di lavoro pone in atto un vero e proprio comportamento elusivo, con ricadute sotto il profilo contributivo e fiscale perché sottrae da imposizione somme che, invece, avrebbero dovuto esserne assoggettate.
Proprio le suddette ricadute (retributive, fiscali, previdenziali) sono il presupposto di qualsiasi condotta elusiva appena esemplificata, affinché scatti la sanzione prevista dalla norma.
Altri esempi utili a comprendere il verso nel quale muoverà l’indagine ispettiva degli organi competenti, sono riferiti all’utilizzo della voce trasferta per nascondere prestazioni di lavoro straordinario ovvero all’erogazione della trasferta al solo fine di concedere un trattamento retributivo maggiore, senza alcun nesso con l’effettiva prestazione lavorativa.
Inoltre, la corresponsione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi sono tipiche dei lavoratori cosiddetti trasfertisti e quindi non rivestono una connotazione risarcitoria bensì retributiva.
Escluse dalla portata della norma le mancate erogazioni di somme legate alla trasferta previste dalla contrattazione collettiva.