VALENZA PROBATORIA DEI VERBALI ISPETTIVI

Corte di Cassazione, ordinanza n. 36573 del 14 dicembre 2022

10-01-2023

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 36573 del 14 dicembre 2022, ritorna sul tema dell'efficacia probatoria dei verbali ispettivi in materia contributiva.

Secondo la Corte, per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè riguardo la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e le dichiarazioni delle parti; mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, ne' ai fatti di cui i pubblici ufficiali abbiano avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtu' di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex pluris, Corte di Cassazione n. 23800 del 2014).

Pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare secondo il “suo prudente apprezzamento” ex art. 116 c.p.c. in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Corte di Cassazione n. 4006 del 2022);

Sulla base di queste premesse, la Cassazione rileva che eventuali doglianze sul giudizio probatorio devono essere fondate sulla specifica individuazione dei fatti contenuti nel verbale per i quali il giudice abbia eventualmente non applicato la regola di giudizio del prudente apprezzamento, valutandoli invece come elementi di prova dotati di fede privilegiata.

In altre parole, la critica non può essere generica quando risulti dalla sentenza che il giudice abbia attribuito ai fatti contenuti nel verbale una sufficiente attendibilità e consonanza con gli altri elementi acquisiti nel giudizio, tenendo conto anche degli altri elementi probatori acquisiti.

Secondo questa giurisprudenza, la decisione del giudice può anche basarsi in esclusiva sul verbale ispettivo, purché risultino adeguatamente motivati i profili di attendibilità dei fatti ivi contenuti e vi siano elementi di conferma delle circostanze anche in altri elementi acquisiti nel giudizio e non rileva in alcun modo la provenienza di tali elementi (se dalla difesa dell'ente o da quella della parte privata), in quanto ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legalmente utilizzata ai fini della decisione indipendentemente dalla sua provenienza (si veda Corte di Cassazione n. 23490/2020).